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È possibile portare in detrazione o in deduzione le donazioni alle organizzazioni che lavorano nel sociale. Ecco le indicazioni per scegliere come fare. Esistono vari tipi di sostegno del sistema tributario a chi sceglie di sostenere queste attività. La prima delle agevolazioni è una detrazione dall'imposta lorda del 35% delle erogazioni in denaro o in natura al mondo associativo che si occupa di attività dal forte valore sociale.
La detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato
Per poter detrarre le donazioni, è necessario che le organizzazioni del volontariato si configurino come enti del Terzo settore (Ets) e siano iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
La detrazione (del 35%) è calcolata su un importo di massimo 30mila euro. Nel caso di donazione di beni, se il valore di questi ultimi supera tale cifra o non sia possibile invece ricavarne il valore in modo oggettivo, è necessario che il donatore effettui una perizia giurata per attestare il valore dei beni. In dichiarazione, la detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato va nel Rigo E8/E10, con il codice 76
Donazioni e benefici fiscali: niente cumulo tra le agevolazioni
Chi effettua donazioni a favore di enti del Terzo settore ha diritto a importanti agevolazioni fiscali. I benefici previsti però non sono cumulabili tra loro, come stabilito dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore che specifica che le detrazioni e le deduzioni fiscali previste per le donazioni non possono sommarsi ad altre, quando si riferiscono a erogazioni liberali simili, anche se destinate a soggetti diversi. Le agevolazioni che non possono essere cumulate con quella prevista riguardano, in particolare, le donazioni in denaro a favore di Onlus e iniziative umanitarie, laiche o religiose, promosse da associazioni o fondazioni attive in Paesi non appartenenti all’Ocse, individuate con apposito decreto; le donazioni a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale; le donazioni in denaro o in natura a beneficio di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e quelle a favore di Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus in base all’articolo 10 del Tuir. In pratica, per ogni donazione si può scegliere una sola agevolazione fiscale, e non è possibile cumulare più benefici per lo stesso atto o per atti simili, anche se rivolti a soggetti diversi.
In alternativa, la deduzione è possibile
Le erogazioni/donazioni a favore degli enti del Terzo settore sono anche deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato del contribuente, ovviamente questa scelta è alternativa alla fruizione della detrazione.
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche
Per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche, danno diritto alla detrazione del 19% le spese per:
- l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati in base alle regole dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Dpr n.1409/1963 e successive modifiche
- per l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari e per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali. La detrazione spetta anche per il costo specifico del bene, o, se non disponibile, del valore normale del bene stesso ceduto gratuitamente. La cessione deve avvenire in base a un’apposita convenzione stipulata con i soggetti beneficiari previsti dalla lettera h), comma 1, dell’articolo 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).
La detrazione in è ammessa anche se l’erogazione liberale consiste in beni in natura. I soggetti che possono ricevere le erogazioni sono:
Stato, Regioni, enti locali territoriali (come Province e Comuni) ed altri enti o istituzioni pubbliche
comitati organizzatori istituiti con decreto del Ministro della Cultura
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, che svolgano o promuovano attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico oppure organizzino e realizzino attività culturali, sulla base di un’apposita convenzione.
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo
La detrazione del 19% dall’imposta lorda spetta anche alle erogazioni liberali in denaro destinate a enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti e per la produzione nei vari settori dello spettacolo. La detrazione non spetta alle erogazioni rivolte a operatori che svolgono anche altre attività, anche se collaterali. Per questo tipo di donazione, la detrazione è calcolata su un importo massimo pari al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Le indicazioni in comune per le prime due categorie
Per le prime due tipologie di erogazione liberale, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione spetta per intero ai contribuenti che hanno un reddito complessivo fino a 120mila euro e, superato questo limite, decresce fino a raggiungere quota zero con un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Erogazioni liberali in denaro a fondazioni operanti nel settore musicale
Una detrazione Irpef del 19% spetta anche per le erogazioni in denaro a favore di enti di rilevanza nazionale operanti nel settore musicale, trasformati in fondazioni di diritto privato in base a quanto stabilito dal Dlgs n. 367/1996. Il limite massimo detraibile è pari al 2% del reddito complessivo (inclusi cedolare secca, forfettari, ACE, mance, ecc.) elevato al 30% del reddito complessivo in tre casi specifici:
1) versamenti al patrimonio della fondazione da parte dei privati al momento della loro adesione
2) contributi alla gestione dell’ente nell’anno in cui viene approvata la trasformazione in fondazione
3) contributi alla gestione della fondazione per i tre anni successivi alla trasformazione, a condizione che il contribuente si impegni per iscritto a versare la stessa somma in ciascun anno.
Pagamento “tracciato” e attenzione a cosa conservare
Niente contanti se si vuole fruire della detrazione. Le erogazioni, infatti, devono essere effettuate tramite versamento bancario o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per quanto riguarda la documentazione da conservare, occorre fare attenzione che indichi chiaramente il beneficiario dell’erogazione e il carattere di liberalità del versamento effettuato. È necessario, quindi, che il fatto che si tratti di un’erogazioni liberale risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate o dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Erogazioni liberali e Art bonus
Per le tre tipologie di erogazione liberale, la detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus, che trova invece posto nel rigo G9 del 730. Maggiori informazioni su questa agevolazione Crediti d’imposta.
Biennale di Venezia
Una detrazione del 19% è prevista anche per le erogazioni in denaro alla Fondazione “La Biennale di Venezia”. Anche in questo caso valgono per tracciabilità dei pagamenti e documentazione utile da conservare le stesse regole previste per le altre erogazioni liberali. In dichiarazione sono previste analoghe agevolazioni anche per altre tipologie di donazioni, oltre a quelle descritte.
Le altre erogazioni liberali per il no profit: quelle a favore delle Onlus
Le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e degli altri Ets iscritti nel Runts vanno in dichiarazione nel Rigo E8/E10, codice 71.
Per questo tipo di erogazione esiste una detrazione dall’imposta lorda del 30% delle liberalità effettuate in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore per un importo non superiore a 30mila euro. Per fruire della detrazione è necessario che l’erogazione ricevuta sia utilizzata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Codice del Terzo settore (cioè “per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”) e che gli enti del Terzo Settore (Ets) beneficiari siano iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). La stessa detrazione spetta anche, in via transitoria, per le erogazioni liberali destinate alle Onlus iscritte nell’apposita Anagrafe (l’elenco è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Chi sceglie di usufruire della detrazione con codice 71 per le erogazioni liberali non può cumulare lo stesso beneficio con altre agevolazioni fiscali relative a donazioni simili come le detrazioni e deduzioni previste per:
contributi a favore di Onlus e iniziative umanitarie nei Paesi non Ocse (cod. 61);
erogazioni liberali a organizzazioni di volontariato (cod. 76);
donazioni a Onlus, associazioni di promozione sociale e volontariato (rigo E36);
contributi a Ong iscritte all’Anagrafe delle Onlus (cod. 7).
In sostanza, il contribuente deve optare per una sola agevolazione per ciascuna donazione, senza possibilità di cumulo.
In alternativa, alcune erogazioni alle Onlus sono deducibili dal reddito complessivo. Si tratta delle donazioni effettuate a Ong che mantengono la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus (articolo 10 del Tuir e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2015, n. 22/E), deducibili per il 2% del reddito complessivo, e delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, deducibili per il 10% del reddito complessivo.
Ancora: le donazioni a Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, codice 61)
Per questo tipo di erogazione è prevista una detrazione del 26% su un ammontare massimo pari a 30mila euro annui. Si tratta di erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus e iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
È possibile fruire della detrazione anche quando il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, organizzi una raccolta fondi da destinare ad una Onlus. In questo caso, le somme destinate dal dipendente vengono trattenute direttamente dallo stipendio dal sostituto d’imposta. Si può fruire della detrazione del 26% anche quando si destinano somme a favore delle Onlus per adozioni a distanza a patto che la Onlus che riceve la liberalità certifichi il diritto alla detrazione d’imposta.
Devono essere comprese nell’importo ammesso in detrazione anche le erogazioni indicate nella CU 2025 con il codice 61 e, sempre per calcolare l’importo massimo ammissibile, si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (codice 20).
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle Ong che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, codice 7) Per questo tipo di erogazioni è prevista una deduzione del 2 per cento del reddito complessivo del contribuente. Le Ong ammesse a ricevere le liberalità sono elencate sul sito del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Chi usufruisce della deduzione per le erogazioni liberali alle Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus non può cumulare il beneficio con altre agevolazioni fiscali per donazioni simili, anche se destinate a soggetti diversi. In particolare, la deduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste per donazioni a Onlus e iniziative umanitarie nei Paesi non Ocse (cod. 61); donazioni a Onlus e associazioni di promozione sociale (cod. 71); donazioni a organizzazioni di volontariato (cod. 76); donazioni in denaro o natura a Onlus, volontariato e associazioni di promozione sociale (rigo E36).
Come fare la donazione e quali documenti conservare
Anche per queste agevolazioni sono in vigore le stesse regole delle altre. I pagamenti devono essere tracciati e quindi non devono avvenire in contanti ma tramite versamento bancario o postale o attraverso carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni, è necessario presentare una documentazione precisa che attesti la natura volontaria e tracciabile del versamento effettuato.
Nel caso di donazioni in denaro, bisogna conservare la ricevuta del versamento bancario o postale, che deve indicare chiaramente anche il nome del beneficiario. Se il pagamento avviene con carta di credito, bancomat o carta prepagata, basta l'estratto conto rilasciato dalla banca o dall'ente gestore, da cui deve risultare in modo esplicito il beneficiario della somma.
Per i versamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare — o se le modalità sopra elencate non permettono di identificare tutti i dati richiesti — occorre munirsi di una ricevuta rilasciata direttamente dal beneficiario, in cui sono indicati anche il nome del donante e la modalità di pagamento utilizzata. In ogni caso, la documentazione deve mettere in evidenza in modo chiaro il carattere di liberalità dell'atto, cioè che si tratta di una donazione spontanea e non di un corrispettivo per beni o servizi.
Per chi vuole approfondire In dichiarazione sono previste varie agevolazioni per altre tipologie di donazioni, oltre a quelle discusse in questa puntata. Una rassegna completa è disponibile nella mini guida Erogazioni liberali , disponibile sul sito dell'Agenzia, e nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione.

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Nel triennio 2025-2027 gli Enti del Terzo Settore (ETS) avranno a disposizione 141 milioni di euro per proprie iniziative e progetti. A definire il quadro delle risorse finanziarie, nonché la loro ripartizione in base a obiettivi generali e aree prioritarie di intervento è lo schema di atto d'indirizzo firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il 7 agosto 2025 e attualmente al vaglio degli organi di controllo.
Il provvedimento, previsto dagli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) è stato adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Finalizzato a sostenere il modello di regolazione promozionale alla base del Codice del Terzo Settore, l'atto di indirizzo ha come obiettivo la promozione, attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo Settore, dell'autonoma crescita degli ETS, sia in termini di capacità auto-organizzativa, sia come capacità di incrementare le proprie attività statutarie di interesse generale così da meglio rispondere alle esigenze in arrivo dal contesto di riferimento.
"Gli Enti del Terzo Settore rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro Paese - ha sottolineato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -; con la loro capacità di costruire reti territoriali, interpretando i bisogni sociali e promuovendo inclusione e solidarietà contribuiscono in modo concreto alla coesione delle nostre comunità".
Il decreto, composto da 6 titoli e 23 articoli definisce le forme, i contenuti, i termini e le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli ETS, escludendo le imprese sociali e le società di mutuo soccorso. I controlli sono distinti in ordinari, programmati (con cadenza triennale) e straordinari (riservati agli uffici del RUNTS e attivati a seguito di esigenze istruttorie o segnalazioni). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è vigilante sui soggetti privati autorizzati, con potere di revoca in caso di perdita dei requisiti o inidoneità. Lo stesso decreto definisce inoltre le forme di raccordo con altre amministrazioni interessate, i requisiti e le procedure per individuare le Reti associative nazionali ei CSV da autorizzare all'esercizio dei controlli nonché i criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie legate all'esercizio dei controlli, laureati in relazione alla dimensione economica degli ETS controllati.
L'avvio del primo triennio di controlli sarà definito con un ulteriore decreto ministeriale relativo all'attivazione del sistema informativo dedicato.

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In conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 2021, il Dipartimento per lo Sport sta provvedendo alla revisione dei dati presenti sulla piattaforma informatica del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti, previsti dalla normativa di riferimento per l'iscrizione al Registro, in capo agli enti sportivi dilettantistici iscritti, anche con riguardo alla conformità del contenuto degli statuti alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e del Regolamento del Registro. Pertanto, considerato che il prossimo 31 agosto 2025 verrà a scadere il primo triennio di operatività del RASD, si invitano tutti gli enti sportivi dilettantistici a verificare, entro e non oltre il 31 agosto pv, il rispetto dei requisiti per l'iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni/integrazioni di dati e documenti per il tramite dell'Organismo sportivo di affiliazione.
A titolo esemplificativo, si ricorda il rispetto dei seguenti requisiti:
- Codice fiscale valido rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sportivo dilettantistico recanti prova della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
- Le norme statutarie devono essere conformi alla normativa vigente
- i dati inerenti alla sede legale ei recapiti
- i dati di tutti tesserati coerenti con le discipline sportive praticate e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione
- la trasmissione di tutte le attività sportive e/o didattiche e/o formative svolte comprensive dei partecipanti - la composizione e durata dell'organo amministrativo vigente, coerente con quanto riportato nel relativo verbale dell'assemblea dei soci che lo ha eletto/rinnovato
- il legale rappresentante di ogni ente sportivo dilettantistico deve essere accreditato alla piattaforma del Registro caricando i dati e la documentazione richiesta.

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I rapporti tra Enti pubblici e Terzo Settore necessitano di una rete capillare di vicinanza e solidarietà per una convergenza di obiettivi e per aggregare risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
Tutti sappiano quanto i soggetti del Terzo Settore siano spesso sguarniti di figure e di competenze che sappiano relazionarsi con la pubblica amministrazione e intercettare i tanti finanziamenti disponibili. È per questo che l’associazione di promozione sociale “Daunia Progetto Europa”, in partenariato con AiCS Comitato Provinciale Foggia APS, APS AICSSE ETS, CNA Foggia e Comitato Nazionale Italiano Fair Play ha pensato ad un corso di progettazione sociale dedicato agli enti del Terzo Settore.
Le iscrizioni sono già aperte. Si tratta di un percorso formativo suddiviso in tre moduli: introduzione e scrittura progettuale; gestione e rendicontazione; bandi diretti. Il primo modulo partirà il 21 maggio alle 17.30, con due lezioni online e una in presenza, di esercitazione pratica. Il percorso di formazione sarà gratuito per i soci di Daunia Progetto Europa e si terrà presso la Cittadella dell’Europa al Con.Art, di Foggia.
Per iscriversi è necessario compilare il formulario https://forms.gle/xVNQpD1kWxZ9c87q6, in cui sono contenute tutte le informazioni pratiche riguardanti il corso in progettazione sociale. Possono iscriversi i soggetti privati o gli enti del Terzo Settore presenti su tutto il territorio nazionale.
“L’idea di proporre un percorso di avvicinamento alla progettazione sociale europea nasce a seguito delle richieste provenienti dagli enti del terzo settore, soprattutto dalle piccole realtà associative, che non hanno ancora acquisito l’esperienza necessaria per partecipare ai bandi di finanziamento – dichiara il presidente dell’APS Cesare Gaudiano. L’obiettivo è quindi di sostenere concretamente le associazioni, fornendo loro un supporto effettivo ed utile per la loro crescita. Il Terzo Settore rappresenta una realtà importante del nostro territorio, che ogni giorno arricchisce il nostro patrimonio culturale e sociale, e pertanto va sostenuto con ogni sforzo possibile”.
La Cittadella dell’Europa, presentata lo scorso febbraio a Foggia, è un centro di relazioni per divulgare informazioni su politiche e programmi europei, in cui scambiare idee e opinioni sull’Europa. L’intento è di offrire un supporto diretto ai cittadini, attraverso numerose attività, per favorire la crescita culturale e professionale attraverso il dialogo e la condivisione. Sono molteplici le attività proposte: sportello informativo gratuiti sulle opportunità finanziarie, tavole rotonde sulle tematiche europee, formazione sui programmi e progettualità europee, divulgazione delle opportunità socio-culturali europee.

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Il via libera UE alle norme fiscali
La Commissione Europea ha dato via libera a gran parte delle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (Titolo X del decreto legislativo 117 del 2017), rimaste fino ad oggi non operative. Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli Enti di Terzo Settore (ETS), cioè quelli iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In questi mesi, gli ETS dovranno quindi comprendere quali norme si vedranno applicate in base alla qualifica che hanno assunto o, nel caso delle Onlus che ancora non hanno operato la scelta, che intendono assumere (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali ecc.) alla luce delle nuove disposizioni. Con il via libera dell'UE giunge a compimento la riforma del Terzo settore iniziata nel 2016, mettendo fine a un lungo periodo di incertezza. Le norme fiscali, però, necessitano di molti chiarimenti che saranno oggetto di interpretazione dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, sarà necessaria un'armonizzazione tra le nuove norme fiscali e le disposizioni sull'Iva. Fino ad oggi, infatti, è stata solo prevista la proroga al 1° gennaio 2026 del regime di esclusione per gli ETS non commerciali; inoltre, l'esenzione per determinate attività – quali, fra tutte, quelle socio-assistenziali – è prevista solo per gli ETS non commerciali, con esclusione di ETS commerciali e imprese sociali.
Gli enti “commerciali” e “non”
Il pacchetto fiscale a cui l'UE ha dato via libera introduce dei criteri per distinguere le attività di interesse generale svolte dagli ETS in commerciali e non commerciali. Un ETS sarà considerato non commerciale se le entrate provenienti da attività non commerciali sono superiori alle entrate provenienti da attività commerciali. A loro volta, le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi, nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Va però chiarita la corretta contabilizzazione e attribuzione dei costi al fine del calcolo della percentuale del 6%. Con l'entrata in vigore della parte fiscale della riforma, gli ETS potranno beneficiare di misure vantaggiose, tra cui il bonus sociale (già in vigore) o il regime forfettario.
Il regime forfettario per gli enti non commerciali
Gli Enti di Terzo Settore non commerciale potranno beneficiare, in riferimento alle attività svolte con modalità commerciali, del regime forfettario per il reddito d'impresa, con un coefficiente di redditività dal 5% al 17% a seconda della tipologia di attività svolta e dei ricavi dell'ente. Alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) si applicherà uno specifico regime forfettario nel caso in cui la soglia massima dei ricavi non superi i 130mila euro. Il coefficiente di redditività sarà del 3% nel caso delle APS, mentre sarà dell'1% nel caso delle OdV. Il regime forfettario previsto dalla legge 398 del 1991 non si potrà applicare più agli ETS, rimanendo fruibile solo dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalla società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS.
Le imprese sociali
Le imprese sociali potranno beneficiare della totale detassazione degli utili reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statuaria o per l'incremento del patrimonio. La norma sugli incentivi per gli investitori nelle imprese sociali, invece, è in attesa di approfondimento da parte della Commissione europea. La previsione è di agevolazioni simili a quelli per le start-up innovative, con una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche che investono fino a un milione di euro e una deduzione IRES del 30% per le persone giuridiche che investono fino a un milione e 800mila euro, per periodo d'imposta.
Le Onlus
A partire dal 1° gennaio 2026, scomparirà la definizione di “Onlus”. Fino al 30 marzo 2026, le attuali Onlus potranno scegliere se diventare Enti di Terzo Settore, iscrivendosi in una delle sezioni previste dal RUNTS. In alternativa, dovrà devolvere il patrimonio accumulato a partire dall'assunzione della qualifica di Onlus.
I vantaggi fiscali
Rimane ancora sospesa, in attesa di approfondimenti della Commissione europea, l'istituzione dei titoli di solidarietà. Si tratta di nuovi strumenti di finanza sociale, con i quali si potranno finanziare le attività degli Enti di Terzo Settore. Altre norme fiscali vantaggiose per il Terzo settore erano già in vigore e lo rimarranno, non necessitando del via libera della Commissione Europea. Tra queste: Social bonus: un credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50%, per quelle effettuate da enti o società, a favore degli enti del Terzo settore che recuperano immobili pubblici inutilizzati, beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Esenzione per tutti gli ETS dall'imposta di bollo per atti, istanze, contratti, certificazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico. Meno imposte su atti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale (es. imposte di registro, catastali ecc..) Detrazione del 30% per le erogazioni liberali delle persone fisiche a favore degli ETS (vendita al 35% nel caso delle organizzazioni di volontariato), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Nel caso di società ed enti, si applica invece una deduzione fino al 10% del reddito complessivo netto dichiarato. Agevolazioni fiscali per le APS, anche nei rapporti di rete: non vengono considerate commerciali (e quindi sono irrilevanti ai fini fiscali) gli scambi tra il socio e l'associazione, nel rapporto con la rete e tra le stesse organizzazioni aderenti. In altre parole, questi scambi non vengono riconosciuti come commerciali.

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- data notizia: 29-03-2025
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LA STORIA
“La pazzia fa quaranta guai al minuto”
La Paura fa Quaranta è una commedia in due atti scritta da Paolo Di Capua nell’ottobre del 2024, ed è ambientata a Napoli nel 1940. Essa è liberamente ispirata ad alcune commedie del grande drammaturgo Eduardo De Filippo.
Atto I
Vincenzino Esposito, commerciante ed ex tranviere di Napoli, ha trascorso un anno nel manicomio di Capodichino per via di una leggera pazzia. Durante la sua temporanea assenza, le sorelle Teresa e Filomena hanno affittato la sua camera a Luigi De Rosa, uno scapestrato attore in cerca di fortuna. Il dottor Volpe, che ha seguito il caso di Vincenzino, lo rimanda improvvisamente a casa ritenendo l'uomo ormai guarito, tuttavia dopo tutte le rassicurazioni mette in guardia le sorelle sul suo equilibrio psichico molto fragile, quindi dovrà essere assecondato il più possibile. Per mantenere alto il prestigio di Vincenzino, Teresa e Filomena decidono di non rivelare agli amici di famiglia il reale motivo dell'allontanamento, trovando una banale scusa legata a un lungo viaggio.
Una volta giunto a casa, Vincenzino sembra star bene, ancorché scosso dalla traumatica esperienza in manicomio, conserva l'ambiguità di alcune situazioni tipiche del perbenismo borghese che negli atteggiamenti fanno vacillare l'equilibrio psichico dell'uomo, fino a creare situazioni al limite della realtà: egli comprende situazioni in maniera errata e confonde nomi e persone. Per prima cosa, mal interpreta le parole accondiscendenti di Teresa e Filomena, si convince su alcune situazioni che si creano durante la sua permanenza. Incontra poi Ettore, un truffatore che ha contratto un forte debito: Vincenzo capisce invece che il ragazzo ha vinto una gran somma di denaro al lotto e lo riferisce alla di lui fidanzata Olga, la quale si illude di poter finalmente sposare il suo amato. Infine, dopo un dialogo con l'amico di famiglia Domenico, si convince che questi sia morto, pertanto scrive un telegramma alla sorella Rosa. I due non si parlano da anni in seguito a uno screzio, ritiene giusto informarlo della disgrazia in realtà mai avvenuta. Per non parlare della fissa per le armi, carica a salve una pistola e minaccia la sorella Filomena con la piccola nipote Gegè, davanti a una sua vecchia conoscenza Madre Agnese Mezzasalma, badessa del convento di Santa Maria a Napoli. Le sorelle Esposito hanno una passione per il canto soprattutto Filomena che è rimasta zitella, e aspetta il principe azzurro, si iscrive così alla corale di Santa Cecilia diretta da Adelchise Kraus.
Atto II
Vincenzo ha eluso la sorveglianza di Teresa e Filomena, recandosi alla villa in campagna di Domenico, del quale si festeggia il suo compleanno; sono presenti anche Saveria, la moglie, don Giovanni con la figlia Evelina, la badessa, la direttrice emerita Kraus, la piccola Gegè e Luigi, il quale, innamorato della ragazza, si è autoinvitato alla festa nella speranza di poterla corteggiare. Per far colpo su di lei, Luigi si lancia nella recita di una poesia di sua creazione, ma Vincenzo, esalta con spirito critico le figure retoriche presenti nel componimento. La conversazione viene interrotta dall'arrivo di una corona di fiori inviata da Rosa per il presunto funerale di Domenico, il quale crede che si tratti di uno scherzo mal riuscito, pertanto quando la stessa sorella si presenta alla sua porta i due iniziano a litigare. Grazie, poi, all'intervento di Vincenzo, finiscono per riappacificarsi una volta per tutte.
Intanto Luigi corteggia Evelina di nascosto nel giardino, ma la ragazza non può cedere poiché il padre le impedirebbe di frequentare un giovane spiantato e sconclusionato. Evelina si confida poi con donna Saveria, la quale a sua volta riferisce tutto a Vincenzo. L'uomo, sempre più sull'orlo della follia, identifica se stesso con Luigi, e le racconta che il giovane è appena uscito dal manicomio dove ha trascorso un anno. Questo getta l'intero gruppo nello scompiglio generale e tutti si rivoltano contro il povero Luigi.
In seguito poi Luigi rimane solo con Vincenzo, quest’ultimo, ormai di nuovo fuori di sé, gli si rivolge chiamandolo col proprio nome e dice di essere un celebre santone in grado di curare la sua malattia; così si appresta per decapitarlo definitivamente. Il giovane viene salvato in extremis dall'intervento di Teresa e Filomena, giunte alla villa dopo essersi accorte della fuga del fratello. Alla fine le sorelle devono rivelare a tutti gli amici la verità sulle condizioni di Vincenzo e chiedere perdono per tutti i guai da lui combinati. Vincenzo poi, sempre rivolgendosi a Luigi, gli suggerisce di tornare al manicomio abbracciando il suo misero destino. Mentre tutti e tre si allontanano, i presenti si accorgono dell'ultima bravata dell’uomo, quella di aver staccato tutti i bottoni alle giacche che erano appese alle sedie.

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A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, commi 101-111) e del Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, nasce l'obbligo per determinate categorie di imprese di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, entro il 31 marzo 2025.
Soggetti obbligati
L'obbligo di stipula della polizia riguarda:
- le imprese con sede legale in Italia, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio, nelle quali rientrano sicuramente le Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche;
- le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile.
Sono esonerate dall'obbligo:
- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- le imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- i soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e non al Registro delle Imprese, come ad esempio le Associazioni o gli Enti non commerciali che esercitano, oltre alla loro attività istituzionale, anche un'attività economica ma solo in via sussidiaria.
Tra i soggetti esclusi dovrebbero, quindi, rientrare anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche esclusivamente iscritte al REA della Camera di Commercio (e non quindi al Registro Imprese). Sono senza nessun dubbio escluse TUTTE le Associazioni Sportive non iscritte alla Camera di Commercio.

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Tutte le associazioni che nel corso del 2024 hanno retribuito personale anche solo occasionale sono tenute all’invio telematico della Certificazione Unica 2025 direttamente o tramite intermediari abilitati Il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato ai percipienti e trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica) dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
L’associazione che nel corso del 2024 ha retribuito personale (personale dipendente, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, professionisti in regime dei minimi D.L. 98/2011 e ai soggetti “minimi forfettari” L. 190/2014) dovrà quindi:
predisporre la certificazione utilizzando il Modello di Certificazione Unica 2025 (con riferimento ai redditi erogati nel 2024);
consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 17 marzo anche per posta elettronica;
inviare la comunicazione entro il 17 marzo all’Agenzia delle Entrate in via telematica. Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate.
La CU 2025 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel. Le associazioni che devono presentare le CU 2025 possono rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato all’invio telematico. Si segnala che non è possibile la presentazione della Certificazione Unica in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi per prestazioni occasionali ed i compensi sportivi). Sanzioni Per ogni certificazione omessa, tradiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.
Documentazione Modello CU 2025
Istruzioni per il sostituto d’imposta
Per ulteriori informazioni clicca QUI
Si ricorda Le associazioni che nel corso dell’anno hanno retribuito personale per lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo o per prestazioni occasionali o di professionisti, sono tenute a presentare il modello 770 e, a seconda dei casi, anche la dichiarazione IRAP. Modello 770 Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai compensi e alle ritenute operate, distintamente per ogni percipiente, nell’anno solare precedente. È una dichiarazione dei versamenti effettuati e non comporta ulteriori pagamenti. Il Modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025 esclusivamente per via telematica. IRAP Gli enti non commerciali possono essere soggetti passivi dell’IRAP anche per la sola attività istituzionale. La base imponibile è data dalla somma di: retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati; compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente. Il modello IRAP deve essere presentato in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per maggiori informazioni relative all’Imposta sui Redditi, si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
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