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Riportiamo qui di seguito il testo della lettera – non datata ma firmata digitalmente da Gugliel(m)o Agosta, Coordinatore dell’Ufficio, Dipartimento per lo Sport, Ufficio Affari Generali, Attività internazionale e Comunicazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri – invitando ad una attenta lettura (in allegato la nota del Dipartimento):
OGGETTO: CHIUSURA FUNZIONALITÀ RASD PER AGGIORNAMENTI RELATIVI ALL’ANNO 2024
In relazione a quanto in oggetto si rammenta che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.lgs. 39/2021 ss.mm.ii., e ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento dei Registro, le eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all’ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di un Organismo sportivo, ivi compreso l’aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, al fine di agevolare le attività di codesti Organismi sportivi e degli Enti sportivi dilettantistici iscritti al RASD, il predetto termine è prorogato al 15 marzo p.v., a decorrere dal quale non sarà più possibile modificare i dati e la documentazione relativi all’anno 2024. Qualora, sempre alla suddetta data, risultino per l’anno 2024 enti con affiliazioni prive di relativi tesseramenti, tali iscrizioni al RASD, anche in virtù dell’art.11 del d.lgs. 39/2021 ss.mm.ii., saranno cancellate. Nel caso di affiliazioni e tesseramenti infrannuali, non coincidenti con l’anno solare, dal 15 marzo p.v. non sarà comunque più possibile aggiornare quelle con data di inizio nel 2024. Per le attività sportive, didattiche o formative infrannuali, dal 15 marzo p.v. non sarà possibile aggiornare quelle terminate nel 2024 o, comunque, quelle per cui sono decorsi oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione.

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- data notizia: 22-01-2025
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Il Registro dei Volontari (telematico o cartaceo) è obbligatorio per ogni ETS che si avvalga di volontari non occasionali: ne garantisce l'identificazione in maniera unitaria, anche ai fini dell'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse alla prestazione volontaria ed alla responsabilità civile verso terzi (artt. 17 e 18 d.lgs. 117/2017 e DM 6.10.2021). Gli ETS nazionali di grandi dimensioni, con più sedi operative presso le quali impiegano volontari diversi dalla sede legale, possono disporre di un'apposita "sezione separata" del Registro presso ciascuna sede, a condizione che: 1) la tenuta del Registro dei volontari presso la sede secondaria venga preventivamente deliberata dall'organo amministrativo, deputato alla verifica ed alla revisione periodica del Registro stesso; 2) siano garantiti l'autenticità dei dati e le modalità di tenuta, che vanno prontamente comunicate alla Compagnia Assicurativa cui l'ETS si avvalga per la copertura assicurativa dei propri volontari, tali da evitare la duplicazione dei dati e delle generalità dei volontari impiegati in ciascuna delle varie sedi; 3) venga designato almeno un soggetto preposto alla compilazione ed alla conservazione dei suddetti dati; 4) venga conservato presso la sede legale, in uno al Registro “principale”, quantomeno il frontespizio di ciascun Registro dei volontari istituito presso ognuna delle sedi secondarie, con l'indicazione degli estremi di vividazione e dell'Ufficiale che vi ha proceduto, nonché della data iniziale di operatività del Registro stesso.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Nota del 20 gennaio 2025 - prot. n. 809)

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E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 107 del 9 dicembre 2024 il tradizionale decreto-legge di fine anno, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, noto come “Milleproroghe”, con cui si posticipa l'entrata in vigore di disposizioni normative o si proroga l'efficacia di leggi in scadenza. Nei 20 articoli del provvedimento, di particolare interesse per gli enti sportivi dilettantistici è l'art. 3 che pubblicò l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi al 1° gennaio 2026 anziché al 1 gennaio 2025. Questa proroga consente alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle società sportive dilettantistiche (SSD) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di continuare ad applicare l'attuale regime fiscale per un ulteriore anno, mantenendo le agevolazioni attualmente in vigore. Cosa cambia grazie alla proroga Fino al 31 dicembre 2025 rimarrà applicabile l'articolo 4 del DPR IVA 633/1972. Questo articolo consiglia che non si devono effettuare attività commerciali (e quindi sono esclusa IVA) le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali, effettuare verso il pagamento di corrispettivi specifici e rivolte a: Associati; Tesserati appartenenti al medesimo organismo affiliante; Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale. Pertanto le quote versate dai soci e di tesserati per partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione continueranno ad essere “fuori campo Iva” per tutto l'anno 2025. Si ricorda che questa disposizione di favore è applicabile anche alle SSD per effetto di quanto indicato dall'art . 3 del DL 113/2024 (convertito in Legge n. 143 del 07/10/2024) in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, secondo cui: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991 , N. 398 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.” Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA, previsto ora per il 1° gennaio 2026, avrebbe comportato fin da subito per molte associazioni sportive dilettantistiche nuovi oneri significativi, tra cui: Apertura della partita IVA: obbligo esteso anche alle associazioni operanti con il solo codice fiscale; Registratore di cassa: introduzione dell'obbligo per la certificazione dei corrispettivi; Obbligo dell'emissione della fattura elettronica fatto salvo le semplificazioni previste dal regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 che consentono l'esonero da TUTTI gli obblighi formali previsti dal titolo II del decreto IVA (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione, dichiarazione) ,fatta eccezione per la fatturazione relativa alle attività di sponsorizzazione e pubblicità, che resta obbligatoria. La proroga rappresenta, quindi, una notizia positiva per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che avranno un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni fiscali e organizzare al meglio le proprie attività.

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Domanda di contributo per l'anno 2024
DOMANDA DI CONTRIBUTI ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.lgs. 117/2017 (contributi per ambulanze, beni strumentali e donazioni) - ATTIVAZIONE DI PIATTAFORMA INFORMATICA:
A partire dalla domanda di contributo per le spese sostenute da ODV iscritte al RUNTS e fondazioni del Terzo Settore nel 2024, le medesime dovranno essere presentate unicamente tramite una piattaforma informatica dedicata, sia nel caso di enti singoli, sia nel caso di enti aderenti a reti associative nazionali.
La data di attivazione della piattaforma sarà oggetto di prossima comunicazione, ma sarà comunque compatibile per la presentazione della domanda entro la scadenza del 31 gennaio 2025.
Per consentire agli enti interessati di prendere visione di questo nuovo strumento informatico e delle procedure connesse, si pubblicano due presentazioni: la prima dedicata ai singoli enti che intendono presentare la domanda di contributo, compresi gli enti aderenti a reti associative nazionali iscritte al RUNTS; la seconda dedicata alle reti associative nazionali, per gli adempimenti e le procedure di loro competenza.
Richiesto contributo ETS Reti Nazionali
A seguire, tali presentazioni saranno integrate da un video tutorial e completate dalle linee guida aggiornate al 2024.

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fonte: Cantiere Terzo Settore articolo di Stefano Farina
A seguito degli aggiornamenti alla piattaforma, sono state introdotte modifiche alle pratiche di iscrizione e variazione dati su cariche degli amministratori e organi sociali dell’ente. Ecco alcune indicazioni sulla compilazione, per evitare di sbagliare.
Nelle ultime settimane, all’interno della piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore sono state rilasciate alcune modifiche e aggiornamenti. Tra le novità introdotte, alcune riguardano le pratiche di iscrizione e variazione dati e nel dettaglio le voci selezionabili nei menu a tendina relative a: le cariche degli amministratori dell’ente (sezione “Dati generali – Persone titolari di cariche sociali”) gli organi sociali dell’ente (sezione “Ulteriori informazioni – Organi di amministrazione, controllo e revisione”) A partire da settembre 2024 si riduce notevolmente la rosa di opzioni selezionabili per queste sezioni, rendendo più immediata (nonché più adeguata alla natura dell’ente) l’individuazione delle voci corrette. Di seguito un elenco delle voci aggiornate nelle rispettive sezioni. CARICHE EDITABILI NEL RUNTS DOPO SETTEMBRE 2024
- LEGALE RAPPRESENTANTE*
- REVISORE LEGALE SOCIETA' DI REVISIONE
- PRESIDENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE
- VICEPRESIDENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE
- COMPONENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE
- PRESIDENTE ORG. CONTROLLO
- COMPONENTE EFFETTIVO ORG. CONTROLLO
- COMPONENTE SUPPLENTE ORG. CONTROLLO
- ALTRO SPECIFICATO IN POTERI**
- PRESIDENTE ORG. ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO
- VICE PRESIDENTE ORG. ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO
CODICI ORGANI EDITABILI DOPO SETTEMBRE 2024
- ORGANO ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO
- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
- ORGANO DI CONTROLLO ORGANO DI REVISIONE
- ALTRO***
* da utilizzare anche per la carica del liquidatore
** qualora venga selezionata tale voce, andrà necessariamente specificato in nota di quale carica si tratti
*** qualora venga selezionata tale voce, andrà necessariamente specificato in nota di quale organo si tratti
Gli eventuali errori di validazione Le modifiche hanno originato, nelle istanze di variazione degli enti, alcuni errori di validazione che impediscono la conclusione dell’istanza, in quanto i valori precedentemente inseriti non risultano più ammessi. Chiunque in passato nei campi sopra citati abbia selezionato dei valori non più ammessi, alla prima istanza di variazione (anche se non vengono modificati tali campi) riceverà un messaggio di errore simile a quello di seguito in cui saranno dettagliati gli errori da correggere.
In allegato un’infografica con le procedure da seguire per la correzione

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D. Lgs. n. 117/2017
Codice del Terzo Settore
Art. 81 - Social Bonus
1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli Enti del Terzo Settore, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione, ((...)), per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
L’art. 81 del Codice del Terzo Settore ha istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 percento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che presenteranno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. La misura è stata attuata con il Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022 (file pdf).
Con Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023 (file pdf) è stata adottata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti, in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.
A breve sarà disponibile la piattaforma informatica mediante la quale gli enti beneficiari potranno presentare, alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, l’istanza di partecipazione, utilizzando la relativa modulistica di seguito riportata:
Modello A1 - dichiarazione di partenariato
Modello B - dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Cronoprogramma delle attività progettuali
Rendiconto intermedio
Rendiconto finale
Manuale Social Bonus
Con il Decreto direttoriale n. 5 del 23 gennaio 2024 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti inerenti all'art. 81 del D. lgs. n. 117/20217 (Codice del Terzo Settore) c.d. Social Bonus.
Approvazione dei primi 5 progetti alla fruizione del Social Bonus
Con Decreto Direttoriale n. 190 del 4 settembre 2024, è stato approvato il primo provvedimento recante l’elenco dei n. 5 progetti ammessi alla fruizione della misura del c.d. Social Bonus ex art. 81 del Codice del Terzo settore. A breve sarà attiva la vetrina dove poter accedere alla visione e alle informazioni relative alle singole proposte progettuali.

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Il 30 settembre prossimo è il termine per regolarizzare l'iscrizione al 5 per mille 2024 per gli enti del Terzo settore (Ets) e le Onlus che non hanno presentato la relativa domanda entro il 10 aprile scorso. Sempre entro il 30 settembre gli enti beneficiari devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate e relative al 5 per mille 2021, pena la perdita del diritto a percepire il beneficio.
Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, tale termine non riguarda quelli che compaiono nell'elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio già negli esercizi precedenti, e non riguarda nemmeno quelli iscritti a partire dal 2024 e che si trovano nell'elenco Aggiornato dei nuovi enti del Terzo settore iscritti al 5 per mille 2024. Tali organizzazioni sono già infatti accreditate a pieno titolo al 5 per mille 2024. Si ricorda che gli enti ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che sono nell'elenco permanente sopra menzione sono considerati accreditati al 5 per mille 2024 senza necessità di alcun ulteriore adempimento, anche qualora nell'elenco degli enti iscritti al registro unico nella colonna “5x1000” compaia eventualmente la scritta “NO”. Il consiglio anche per tali enti è comunque quello di entrare in piattaforma, barrare ugualmente il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l'Iban, di modo che il Ministero possa concretamente erogare le somme sul conto corrente. Gli Ets (quindi gli enti già iscritti al Runts) che non si trovano né nell'elenco permanente né in quello dei nuovi iscritti per il 2024, hanno comunque la possibilità di rientrare nel beneficio purché abbiano dichiarato, o dichiarino, di volersi accreditare al 5 per mille (barrando nella piattaforma il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice l'Iban) tra l'11 aprile e il 30 settembre 2024, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115 ). Allo stesso modo, gli enti che non sono ancora iscritti al Runts, possono rientrare nelle liste del 5 per mille 2024 purché abbiano presentato ad oggi istanza di iscrizione al registro unico, abbiano dichiarato o dichiarino di volersi accreditare al 5 per mille tra l'11 aprile e il 30 settembre 2024 versando la sanzione di 250 euro nelle stesse modalità sopra riportate. In tal caso però, per poter essere ammesso al cinque per mille 2024 l'ente dovrà risultare iscritto al Runts entro il 31 dicembre 2024. Allo stesso modo, le Onlus che non rientrino nell'elenco permanente delle Onlus accreditate e in quello delle Onlus iscritte per la prima volta al 5 per mille 2024, possono rientrare nel beneficio purché presentando l'istanza di accreditamento (utilizzando il modello apposito che si trova sul sito dell'Agenzia delle entrate) entro il 30 settembre, versando la sanzione di 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Per maggiori informazioni e chiarimenti sull'iscrizione al 5 per mille 2024 degli Ets e delle Onlus è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero.

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- data notizia: 19-09-2024
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Gentilissimi, siete invitati all'evento “Insieme per il Territorio”, durante il quale Sport e Salute e ICS presenteranno le opportunità per il territorio, e in particolare le attività, i progetti ei servizi offerti agli Enti Locali. L'incontro sarà utile per fornire informazioni concrete sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva, sulle opportunità per l'efficientamento energetico, sui bandi in corso e su tutti gli strumenti a disposizione del sistema sport. L'obiettivo che anima Sport e Salute, Anci e Istituto per il Credito Sportivo è supportare tutti coloro che ogni giorno si impegnano a praticare lo sport sul territorio. Infatti, gli incontri saranno anche occasione di confronto di idee e di esperienze tra i vari Enti Locali, in materia di progettualità, impiantistica e sviluppo dello sport.

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Il CONI con delibera presidenziale n°159/89, del 28 Giugno 2024, comunica che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è stato prorogato al 31 Dicembre 2024.
Questa decisione è stata presa in attesa del Decreto previsto dall'art. 33, comma 6, del D.Lgls. 36/2021.
Resta al momento invariata per le Associazioni e Società Sportive la data del 31 Agosto 2024 per redigere i MOG sportivi.