È possibile portare in detrazione o in deduzione le donazioni alle organizzazioni che lavorano nel sociale. Ecco le indicazioni per scegliere come fare. Esistono vari tipi di sostegno del sistema tributario a chi sceglie di sostenere queste attività. La prima delle agevolazioni è una detrazione dall'imposta lorda del 35% delle erogazioni in denaro o in natura al mondo associativo che si occupa di attività dal forte valore sociale.
La detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato
Per poter detrarre le donazioni, è necessario che le organizzazioni del volontariato si configurino come enti del Terzo settore (Ets) e siano iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
La detrazione (del 35%) è calcolata su un importo di massimo 30mila euro. Nel caso di donazione di beni, se il valore di questi ultimi supera tale cifra o non sia possibile invece ricavarne il valore in modo oggettivo, è necessario che il donatore effettui una perizia giurata per attestare il valore dei beni. In dichiarazione, la detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato va nel Rigo E8/E10, con il codice 76
Donazioni e benefici fiscali: niente cumulo tra le agevolazioni
Chi effettua donazioni a favore di enti del Terzo settore ha diritto a importanti agevolazioni fiscali. I benefici previsti però non sono cumulabili tra loro, come stabilito dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore che specifica che le detrazioni e le deduzioni fiscali previste per le donazioni non possono sommarsi ad altre, quando si riferiscono a erogazioni liberali simili, anche se destinate a soggetti diversi. Le agevolazioni che non possono essere cumulate con quella prevista riguardano, in particolare, le donazioni in denaro a favore di Onlus e iniziative umanitarie, laiche o religiose, promosse da associazioni o fondazioni attive in Paesi non appartenenti all’Ocse, individuate con apposito decreto; le donazioni a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale; le donazioni in denaro o in natura a beneficio di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e quelle a favore di Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus in base all’articolo 10 del Tuir. In pratica, per ogni donazione si può scegliere una sola agevolazione fiscale, e non è possibile cumulare più benefici per lo stesso atto o per atti simili, anche se rivolti a soggetti diversi.
In alternativa, la deduzione è possibile
Le erogazioni/donazioni a favore degli enti del Terzo settore sono anche deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato del contribuente, ovviamente questa scelta è alternativa alla fruizione della detrazione.
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche
Per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche, danno diritto alla detrazione del 19% le spese per:
- l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati in base alle regole dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Dpr n.1409/1963 e successive modifiche
- per l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari e per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali. La detrazione spetta anche per il costo specifico del bene, o, se non disponibile, del valore normale del bene stesso ceduto gratuitamente. La cessione deve avvenire in base a un’apposita convenzione stipulata con i soggetti beneficiari previsti dalla lettera h), comma 1, dell’articolo 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).
La detrazione in è ammessa anche se l’erogazione liberale consiste in beni in natura. I soggetti che possono ricevere le erogazioni sono:
Stato, Regioni, enti locali territoriali (come Province e Comuni) ed altri enti o istituzioni pubbliche
comitati organizzatori istituiti con decreto del Ministro della Cultura
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, che svolgano o promuovano attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico oppure organizzino e realizzino attività culturali, sulla base di un’apposita convenzione.
Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo
La detrazione del 19% dall’imposta lorda spetta anche alle erogazioni liberali in denaro destinate a enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti e per la produzione nei vari settori dello spettacolo. La detrazione non spetta alle erogazioni rivolte a operatori che svolgono anche altre attività, anche se collaterali. Per questo tipo di donazione, la detrazione è calcolata su un importo massimo pari al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Le indicazioni in comune per le prime due categorie
Per le prime due tipologie di erogazione liberale, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione spetta per intero ai contribuenti che hanno un reddito complessivo fino a 120mila euro e, superato questo limite, decresce fino a raggiungere quota zero con un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Erogazioni liberali in denaro a fondazioni operanti nel settore musicale
Una detrazione Irpef del 19% spetta anche per le erogazioni in denaro a favore di enti di rilevanza nazionale operanti nel settore musicale, trasformati in fondazioni di diritto privato in base a quanto stabilito dal Dlgs n. 367/1996. Il limite massimo detraibile è pari al 2% del reddito complessivo (inclusi cedolare secca, forfettari, ACE, mance, ecc.) elevato al 30% del reddito complessivo in tre casi specifici:
1) versamenti al patrimonio della fondazione da parte dei privati al momento della loro adesione
2) contributi alla gestione dell’ente nell’anno in cui viene approvata la trasformazione in fondazione
3) contributi alla gestione della fondazione per i tre anni successivi alla trasformazione, a condizione che il contribuente si impegni per iscritto a versare la stessa somma in ciascun anno.
Pagamento “tracciato” e attenzione a cosa conservare
Niente contanti se si vuole fruire della detrazione. Le erogazioni, infatti, devono essere effettuate tramite versamento bancario o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per quanto riguarda la documentazione da conservare, occorre fare attenzione che indichi chiaramente il beneficiario dell’erogazione e il carattere di liberalità del versamento effettuato. È necessario, quindi, che il fatto che si tratti di un’erogazioni liberale risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate o dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Erogazioni liberali e Art bonus
Per le tre tipologie di erogazione liberale, la detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus, che trova invece posto nel rigo G9 del 730. Maggiori informazioni su questa agevolazione Crediti d’imposta.
Biennale di Venezia
Una detrazione del 19% è prevista anche per le erogazioni in denaro alla Fondazione “La Biennale di Venezia”. Anche in questo caso valgono per tracciabilità dei pagamenti e documentazione utile da conservare le stesse regole previste per le altre erogazioni liberali. In dichiarazione sono previste analoghe agevolazioni anche per altre tipologie di donazioni, oltre a quelle descritte.
Le altre erogazioni liberali per il no profit: quelle a favore delle Onlus
Le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e degli altri Ets iscritti nel Runts vanno in dichiarazione nel Rigo E8/E10, codice 71.
Per questo tipo di erogazione esiste una detrazione dall’imposta lorda del 30% delle liberalità effettuate in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore per un importo non superiore a 30mila euro. Per fruire della detrazione è necessario che l’erogazione ricevuta sia utilizzata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Codice del Terzo settore (cioè “per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”) e che gli enti del Terzo Settore (Ets) beneficiari siano iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). La stessa detrazione spetta anche, in via transitoria, per le erogazioni liberali destinate alle Onlus iscritte nell’apposita Anagrafe (l’elenco è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Chi sceglie di usufruire della detrazione con codice 71 per le erogazioni liberali non può cumulare lo stesso beneficio con altre agevolazioni fiscali relative a donazioni simili come le detrazioni e deduzioni previste per:
contributi a favore di Onlus e iniziative umanitarie nei Paesi non Ocse (cod. 61);
erogazioni liberali a organizzazioni di volontariato (cod. 76);
donazioni a Onlus, associazioni di promozione sociale e volontariato (rigo E36);
contributi a Ong iscritte all’Anagrafe delle Onlus (cod. 7).
In sostanza, il contribuente deve optare per una sola agevolazione per ciascuna donazione, senza possibilità di cumulo.
In alternativa, alcune erogazioni alle Onlus sono deducibili dal reddito complessivo. Si tratta delle donazioni effettuate a Ong che mantengono la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus (articolo 10 del Tuir e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2015, n. 22/E), deducibili per il 2% del reddito complessivo, e delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, deducibili per il 10% del reddito complessivo.
Ancora: le donazioni a Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, codice 61)
Per questo tipo di erogazione è prevista una detrazione del 26% su un ammontare massimo pari a 30mila euro annui. Si tratta di erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus e iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
È possibile fruire della detrazione anche quando il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, organizzi una raccolta fondi da destinare ad una Onlus. In questo caso, le somme destinate dal dipendente vengono trattenute direttamente dallo stipendio dal sostituto d’imposta. Si può fruire della detrazione del 26% anche quando si destinano somme a favore delle Onlus per adozioni a distanza a patto che la Onlus che riceve la liberalità certifichi il diritto alla detrazione d’imposta.
Devono essere comprese nell’importo ammesso in detrazione anche le erogazioni indicate nella CU 2025 con il codice 61 e, sempre per calcolare l’importo massimo ammissibile, si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (codice 20).
Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle Ong che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, codice 7) Per questo tipo di erogazioni è prevista una deduzione del 2 per cento del reddito complessivo del contribuente. Le Ong ammesse a ricevere le liberalità sono elencate sul sito del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Chi usufruisce della deduzione per le erogazioni liberali alle Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus non può cumulare il beneficio con altre agevolazioni fiscali per donazioni simili, anche se destinate a soggetti diversi. In particolare, la deduzione non è cumulabile con le agevolazioni previste per donazioni a Onlus e iniziative umanitarie nei Paesi non Ocse (cod. 61); donazioni a Onlus e associazioni di promozione sociale (cod. 71); donazioni a organizzazioni di volontariato (cod. 76); donazioni in denaro o natura a Onlus, volontariato e associazioni di promozione sociale (rigo E36).
Come fare la donazione e quali documenti conservare
Anche per queste agevolazioni sono in vigore le stesse regole delle altre. I pagamenti devono essere tracciati e quindi non devono avvenire in contanti ma tramite versamento bancario o postale o attraverso carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni, è necessario presentare una documentazione precisa che attesti la natura volontaria e tracciabile del versamento effettuato.
Nel caso di donazioni in denaro, bisogna conservare la ricevuta del versamento bancario o postale, che deve indicare chiaramente anche il nome del beneficiario. Se il pagamento avviene con carta di credito, bancomat o carta prepagata, basta l'estratto conto rilasciato dalla banca o dall'ente gestore, da cui deve risultare in modo esplicito il beneficiario della somma.
Per i versamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare — o se le modalità sopra elencate non permettono di identificare tutti i dati richiesti — occorre munirsi di una ricevuta rilasciata direttamente dal beneficiario, in cui sono indicati anche il nome del donante e la modalità di pagamento utilizzata. In ogni caso, la documentazione deve mettere in evidenza in modo chiaro il carattere di liberalità dell'atto, cioè che si tratta di una donazione spontanea e non di un corrispettivo per beni o servizi.
Per chi vuole approfondire In dichiarazione sono previste varie agevolazioni per altre tipologie di donazioni, oltre a quelle discusse in questa puntata. Una rassegna completa è disponibile nella mini guida Erogazioni liberali , disponibile sul sito dell'Agenzia, e nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione.